Codice dell’ambiente

Art. 261 t.u.a. — imballaggi

I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 223, ne' adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui ali' all'articolo 221, comma 4. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. ((A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro)). La violazione del disposto di cui all'articolo 226, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis e' aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonche' in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981.

Testo vigente dal 14 gennaio 2022

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Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2017 al 14 gennaio 2022. 11 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. tolto: La stessa pena si applica a chiunque immette nel aggiunto: A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5tolto: .aggiunto: , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro. La violazione del disposto di cui all'articolo 226, comma 3, e' punita con … diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter. tolto: 4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi … amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art261 · fonte del testo

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