Art. 241 t.u.a. — regolamento aree agricole

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 2021 al 20 febbraio 2026. Leggi il testo vigente →

Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali. 25a 146

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

25a

La Corte Costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009 n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.

146

E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 26-08-2010 a seguito della soppressione della lettera a) dell'art. 37, comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che disponeva l'introduzione del comma 1-bis al presente articolo, ad opera della L. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del D.L. medesimo.

Testo in vigore dal 31 luglio 2021 al 20 febbraio 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 247/2009

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 2009

    V. titoletto.

    Art. 117 cost. · Art. 76 cost. · Art. 118 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2021 al 31 luglio 2021. 106 parole tolte.

… con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali. tolto: 1-bis. In caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da almeno dieci anni, per la produzione agricola e l'allevamento, si applicano le procedure del presente Titolo e le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, individuate tenuto conto delle attivita' effettivamente condotte all'interno delle aree. In assenza di attivita' commerciali e industriali si applica la colonna A. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione il regolamento di cui al comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 26-08-2010 a seguito della soppressione della lettera a) dell'art. 37, comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che disponeva l'introduzione del comma 1-bis al presente articolo, ad opera della L. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del D.L. medesimo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art241 · fonte del testo

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