Art. 222 t.u.a. — raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione

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(( Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati nell'allegato E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

  • a)garantiscono la copertura della raccolta differenziata in maniera omogenea in ciascun ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero in ciascun Comune, su tutto il suo territorio promuovendo per i produttori e i relativi sistemi di responsabilita' estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta, in condizioni di parita' tra loro;
  • b)garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonche' delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo, nonche' il coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni. I servizi di cui alla lettera b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicita', nonche' dell'effettiva riciclabilita', sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI). Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni, trasmettono annualmente entro il 31 ottobre alla Regione competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un resoconto delle voci di costo sostenute per ciascun materiale, di cui all'allegato E, nonche' per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando l'effettivo riciclo, nonche' l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dei servizi resi. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, garantiscono la gestione completa della raccolta differenziata relativa a tutte le categorie di rifiuti indicate nella direttiva 2018/851/UE all'articolo 1, paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-ter, tramite specifici accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi collettivi. )) Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive cura la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 226, comma 3, e ne da' comunicazione alla Commissione dell'Unione europea. (( Nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205, ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, puo' attivare azioni sostitutive ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici, ovvero sistemi collettivi o Consorzi, o privati individuati mediante procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che cio' avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Ai Consorzi aderenti alla richiesta, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220, e' riconosciuto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ai soggetti privati, selezionati per comprovata e documentata affidabilita' e capacita', a cui e' affidata la raccolta differenziata e conferiti i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino all'espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilita' oggettiva e documentata di aggiudicazione, e' riconosciuto il costo del servizio spettante ai gestori, oggetto dell'azione sostitutiva. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti. 5-quater. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g).))
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4

10

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 ha disposto (con l'art. 2, comma 30-terbis) che "Al comma 2, dell'articolo 222, sostituire le parole "all'autorita' di cui all'articolo 207" con le seguenti "osservatorio nazionale sui rifiuti"".

L. 28 dicembre 2015, n. 221

88

La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che "Tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e all'Autorita' di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati [...] dall'articolo 222, comma 2, [...] del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Testo in vigore dal 26 settembre 2020 al 16 giugno 2023

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 247/2009

    Illegittimità dichiarata
    24 luglio 2009

    V. titoletto.

    Art. 241 t.u.a. · Art. 265 t.u.a. · Art. 221 t.u.a. · Art. 222 t.u.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 2016 al 26 settembre 2020. 147 parole tolte, 455 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: La pubblica amministrazione deve organizzareaggiunto: Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere aggiunto: il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati nell'allegato E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico aggiunto: i rifiuti di imballaggio aggiunto: e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

a) tolto: deve essere garantita la copertura omogenea del territorio aggiunto: garantiscono la copertura della raccolta differenziata in maniera omogenea in ciascun ambito territoriale ottimale, tolto: tenuto conto del contesto geografico aggiunto: ove costituito ed operante, ovvero in ciascun Comune, su tutto il suo territorio promuovendo per i produttori e i relativi sistemi di responsabilita' estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta, in condizioni di parita' tra loro;

b) aggiunto: garantiscono la gestione della raccolta differenziata tolto: deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' del servizioaggiunto: , del trasporto, nonche' delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo, nonche' il coordinamento con la gestione di altri rifiutitolto: . Nel caso in cui l'Autorita' aggiunto: prodotti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni. I servizi di cui alla lettera b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicita', nonche' dell'effettiva riciclabilita', sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI). Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni, trasmettono annualmente entro il 31 ottobre alla Regione competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un resoconto delle voci di costo sostenute per ciascun materiale, di cui all'allegato E, nonche' per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando l'effettivo riciclo, nonche' l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dei servizi resi. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, garantiscono la gestione completa della raccolta differenziata relativa a tutte le categorie di rifiuti indicate nella direttiva 2018/851/UE all'articolo 1, paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-ter, tramite specifici accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi collettivi. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive cura la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo tolto: 207 aggiunto: 226, comma 3, e ne da' comunicazione alla Commissione dell'Unione europea. Nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti tolto: di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205, ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, puo' tolto: richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi aggiunto: attivare azioni sostitutive ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici tolto: o privati individuati dal Consorzio nazionale imballaggi medesimoaggiunto: , ovvero sistemi collettivi o Consorzi, o privati individuati mediante procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un … all'interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. tolto: Qualora il Consorzio nazionale imballaggi aggiunto: Ai Consorzi aderenti alla richiesta, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220, tolto: decida di aderire alla richiesta, verra' al medesimo corrisposto aggiunto: e' riconosciuto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al … del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. tolto: Ove il Consorzio nazionale imballaggi non dichiari di accettare entro quindici giorni dalla richiesta, l'Autorita', nei successivi quindici giorni, individua, mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di aggiunto: Ai soggetti privati, selezionati per comprovata e documentata affidabilita' e capacita' tolto: a cui affidareaggiunto: , a cui e' affidata la raccolta differenziata e tolto: conferire aggiunto: conferiti i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino all'espletamento delle procedure … prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilita' oggettiva e documentata di aggiudicazioneaggiunto: , e' riconosciuto il costo del servizio spettante ai gestori, oggetto dell'azione sostitutiva. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti. aggiunto: 5-quater. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro tolto: delle attivita' produttive aggiunto: dello sviluppo economico curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g)tolto: . Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive cura la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 226, comma 3, e ne da' comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art222 · fonte del testo

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