Art. 217 t.u.a. — ambito di applicazione e finalità

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Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ((, favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,)) ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonche' per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformita' alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ((e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio)), di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della "responsabilita' condivisa", che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualita' degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonche' le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo, e' garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE.

Testo in vigore dal 13 agosto 2017 al 26 settembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 2015 al 13 agosto 2017. 2 parole tolte, 24 parole aggiunte.

Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambienteaggiunto: , favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento … 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio aggiunto: e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I … prodotti imballati, nonche' le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi. tolto: 3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di … ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CEaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art217 · fonte del testo

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