Art. 142 t.u.a. — competenze
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Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, e fatte salve le competenze dell'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio. Gli enti locali, attraverso l'Autorita' d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.
Testo in vigore dal 26 agosto 2010 al 12 novembre 2014
