[1]Priorita' nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione

[2]1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorita' l'udienza di discussione. 2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalita' ordinarie.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art72 · fonte del testo

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