[1](( (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a))))

[2]((1. Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attivita' tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonche' i provvedimenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice e' indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell'articolo 86, comma 1. 2. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia' impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022. Il ricorso incidentale e' disciplinato dall'articolo 42. 3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del bando, il ricorso e' comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all'affidamento in house al soggetto partecipato o controllato. Per la decorrenza del termine l'avviso deve contenere la motivazione dell'atto di aggiudicazione e della scelta di affidare il contratto senza pubblicazione del bando e l'indicazione del sito dove sono visionabili gli atti e i documenti presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso puo' essere proposto non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto comunicata ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022. 4. Se la stazione appaltante o l'ente concedente e' rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato anche presso la sede dell'Amministrazione, ai soli fini della operativita' della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto. 5. Se le parti richiedono congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonche' in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessita' della causa, il giudizio e' di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo, dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, e' comunque definito con sentenza in forma semplificata a una udienza fissata d'ufficio, da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente e nel rispetto dei termini per il deposito dei documenti e delle memorie. Della data di udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando e' necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito e' rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, a una udienza da tenersi non oltre trenta giorni. 6. In caso di istanza cautelare, all'esito dell'udienza in camera di consiglio e anche in caso di rigetto dell'istanza, il giudice provvede ai necessari approfondimenti istruttori. 7. I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato. 8. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 121 a 125, si applica l'articolo 119. 9. Anche se dalla decisione sulla domanda cautelare non derivino effetti irreversibili, il collegio puo' subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore. La durata della misura subordinata alla cauzione e' indicata nell'ordinanza. Resta fermo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119. 10. Nella decisione cautelare il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione. 11. Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza. 12. Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte puo' proporre appello avverso il dispositivo per ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza. 13. Nel caso di presentazione di offerte per piu' lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.)) 46

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

13

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del suindicato decreto. Ha inoltre disposto (con l'art. 40, comma 2-bis) che le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 6 del presente articolo, sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suindicato decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197

21

Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 2, alinea) che le presenti modifiche decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1 dell'articolo 13-ter delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55

27

Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 23) che le presenti modifiche "si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

46

Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.

Testo vigente dal 1 aprile 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 204/2021

    Questione infondata
    28 ottobre 2021

    L'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum , essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emergano con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure. ( Precedenti: S. 150/2021 - mass. 44034; S.123/2021 - mass. 43987 ). (Nel caso di specie, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 5, dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per mancata compiuta individuazione del petitum , in quanto il tenore dell'ordinanza di rimessione rende esplicita la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale ravvisata dal giudice a quo )

    Art. 24 cost. · Art. 120 c.p.a.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 271/2019

    Questione infondata
    13 dicembre 2019

    Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2- bis , cod. proc. amm. L'intervenuta abrogazione, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, della norma censurata, ad opera dell'art. 1, comma 22, lett. a ), del d.l. n. 32 del 2019, non incide sulla rilevanza delle questioni poiché, ai sensi del successivo comma 23, la nuova disciplina si applica ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, quindi, non riguarda i processi a quibus .

    Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 3 cost. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 2023

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2020 al 1 aprile 2023. 514 parole tolte, 444 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera atolto: )

1. Gli atti delle procedure di affidamentotolto: , ivi aggiunto: e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attivita' tecnico-amministrative tolto: ad aggiunto: a esse connesse, aggiunto: i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonche' i provvedimenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione tolto: ad essi riferiti aggiunto: in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. tolto: 2. aggiunto: In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice e' indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell'articolo 86, comma 1. 2. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia' impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022. Il ricorso incidentale e' disciplinato dall'articolo 42. 3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del bando, il ricorso tolto: non puo' comunque essere piu' proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla aggiunto: e' comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione tolto: definitiva di cui all'articolo 65 e all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso contenga aggiunto: o della determinazione di procedere all'affidamento in house al soggetto partecipato o controllato. Per la decorrenza del termine l'avviso deve contenere la motivazione dell'atto tolto: con cui la stazione appaltante ha deciso aggiunto: di aggiudicazione e della scelta di affidare il contratto senza tolto: previa pubblicazione del bando aggiunto: e l'indicazione del sito dove sono visionabili gli atti e i documenti presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi tolto: contenute aggiunto: indicate, il ricorso tolto: non puo' comunque essere proposto decorsi aggiunto: puo' essere proposto non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contrattotolto: . 2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55. 3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l'articolo 119. 4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva, se aggiunto: comunicata ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022. 4. Se la stazione appaltante tolto: fruisce del patrocinio dell'Avvocatura aggiunto: o l'ente concedente e' rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificatotolto: , oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operativita' aggiunto: anche presso la sede dell'Amministrazione, ai soli fini della operativita' della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto. 5. tolto: Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia' impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine e' disciplinata dall'articolo 42. 6. Il giudizio, qualora le parti richiedano aggiunto: Se le parti richiedono congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonche' in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessita' della causa, aggiunto: il giudizio e' di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodoaggiunto: , dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, tolto: viene aggiunto: e' comunque definito con sentenza in forma semplificata tolto: ad aggiunto: a una udienza fissata d'ufficio tolto: eaggiunto: , da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente aggiunto: e nel rispetto dei termini per il deposito dei documenti e delle memorie. Della data di udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della … il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito tolto: viene aggiunto: e' rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, tolto: ad aggiunto: a una udienza da tenersi non oltre trenta giorni. tolto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197.PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197. 6-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55. aggiunto: 6. In caso di istanza cautelare, all'esito dell'udienza in camera di consiglio e anche in caso di rigetto dell'istanza, il giudice provvede ai necessari approfondimenti istruttori. 7. I nuovi atti attinenti tolto: la aggiunto: alla medesima procedura di gara tolto: devono essere aggiunto: sono impugnati con ricorso per motivi aggiuntiaggiunto: , senza pagamento del contributo unificato. 8. tolto: Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali. 8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne puo' subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione aggiunto: Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 121 a 125, si applica l'articolo 119. 9. Anche se dalla decisione sulla domanda cautelare non derivino effetti irreversibili, aggiunto: il collegio puo' subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento tolto: del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando aggiunto: di tale valore. La durata della misura subordinata alla cauzione e' indicata nell'ordinanza. Resta fermo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119. tolto: 8-ter aggiunto: 10. Nella decisione cautelaretolto: , il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione. tolto: 9 aggiunto: 11. Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici … le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza. tolto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55. 10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza e' redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74. 11. aggiunto: 12. Le disposizioni dei commi tolto: 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10 aggiunto: 1, secondo periodo, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche tolto: nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Statotolto: , aggiunto: nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte puo' proporre appello avverso il dispositivotolto: , al fine di aggiunto: per ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza. tolto: 11-bis aggiunto: 13. Nel caso di presentazione di offerte per piu' lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se tolto: vengono aggiunto: sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art120 · fonte del testo

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