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[1]Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva

[2]1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva. 2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca. 3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non e' necessaria l'apposizione della formula esecutiva.

Testo in vigore dal 7 luglio 2010 al 18 ottobre 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art115 · fonte del testo

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