Art. 13 c.p.a. (Allegato 2 Norme di attuazione)

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[1]Processo telematico

[2]1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilita' e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarita' del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali. ((Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa puo' stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e se non e' possibile effettuare piu' invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso e' gia' incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo)). 21 ((1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalita' attuative della sperimentazione e' demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto)).21 ((1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalita' telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1.))21 ((1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla PEC del domiciliatario.)) 21

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197

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Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2017. Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 3) che le presenti modifiche hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.

Testo in vigore dal 30 ottobre 2016 al 1 maggio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 2016 al 30 ottobre 2016. 27 parole tolte, 208 parole aggiunte.

… alle peculiarita' del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali. aggiunto: Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa puo' stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e se non e' possibile effettuare piu' invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso e' gia' incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo. 1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematicotolto: , a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del tolto: 31 dicembre aggiunto: 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tolto: i Tribunali amministrativi regionali ed il aggiunto: tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalita' attuative della sperimentazione e' demandata agli tolto: Organi della Giustizia Amministrativa aggiunto: organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decretoaggiunto: . 1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalita' telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1. 1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla PEC del domiciliatario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197

    Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2017. Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 3) che le presenti modifiche hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~allegato-2-norme-di-attuazione-art13 · fonte del testo

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