Art. 1 c.p.a. (Allegato 2 Norme di attuazione)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 dicembre 2011 al 18 ottobre 2022. Leggi il testo vigente →

[1]ALLEGATO 2

[2]Norme di attuazione Art. 1

[3]Registro generale dei ricorsi

[4]1. Presso ciascun ufficio giudiziario e' tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonche' le notificazioni effettuate, l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati ((, la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione dell'impugnazione e' registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai sensi dell'articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell'articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l'impugnazione e' proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione.)). 2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di presentazione. 3. Il registro e' vistato e firmato in ciascun foglio dal ((segretariato)), con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. 4. Il registro e' chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma ((di un addetto al segretariato generale)).

Testo in vigore dal 8 dicembre 2011 al 18 ottobre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2010 al 8 dicembre 2011. 5 parole tolte, 90 parole aggiunte.

… del contributo unificato, l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottatitolto: . 2.aggiunto: , la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione dell'impugnazione e' registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai sensi dell'articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell'articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l'impugnazione e' proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione.. 2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di presentazione. 3. Il registro e' vistato e firmato in ciascun foglio dal tolto: segretario generale aggiunto: segretariato, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. 4. Il registro e' chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma tolto: del segretario aggiunto: di un addetto al segretariato generale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~allegato-2-norme-di-attuazione-art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari