Codice del consumo

Art. 99 cod. cons. — Assicurazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011. Leggi il testo vigente →

L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

Testo in vigore dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art99 · fonte del testo

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