Codice del consumo

Art. 98 cod. cons. — Reclamo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011. Leggi il testo vigente →

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinche' l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

Testo in vigore dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art98 · fonte del testo

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