Codice del consumo

Art. 97 cod. cons. — Diritto di surrogazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011. Leggi il testo vigente →

L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

Testo in vigore dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art97 · fonte del testo

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