Codice del consumo

Art. 67-ter cod. cons. — Definizioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 2007 al 19 giugno 2026. Leggi il testo vigente →

Ai fini della presente sezione si intende per:

  • a)contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a);
  • b)servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;
  • c)fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell'ambito delle proprie attivita' commerciali o professionali, e' il fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a distanza;
  • d)consumatore: qualunque soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente codice;
  • e)tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del presente codice, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le parti;
  • f)supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
  • g)operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivita' commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o piu' tecniche di comunicazione a distanza;
  • h)reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;
  • i)interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione.

Testo in vigore dal 14 dicembre 2007 al 19 giugno 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art67ter · fonte del testo

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