Art. 67-sexies cod. cons. — Informazioni relative al servizio finanziario
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 209.
Abrogato dal 19 giugno 2026
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 209.
Abrogato dal 19 giugno 2026
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2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2007 al 19 giugno 2026. 230 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
tolto: a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
tolto: b) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
tolto: c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario e' in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
tolto: d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
tolto: e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
tolto: f) le modalita' di pagamento e di esecuzione, nonche' le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;
tolto: g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
tolto: h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art67sexies · fonte del testo
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