Art. 67-sexdecies cod. cons. — Comunicazioni non richieste
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1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore:
- a)sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico;
- b)telefax. 2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non e' stato ottenuto il consenso del consumatore interessato. 3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.
Testo in vigore dal 14 dicembre 2007 al 13 luglio 2011
