Codice del consumo

Art. 52 cod. cons. — Diritto di recesso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 2005 al 13 giugno 2014. Leggi il testo vigente →

In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

  • a)identita' del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;
  • b)caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
  • c)prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
  • d)spese di consegna;
  • e)modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
  • f)esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;
  • g)modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
  • h)costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
  • i)durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
  • l)durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identita' del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullita' del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 53. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Testo in vigore dal 8 ottobre 2005 al 13 giugno 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art52 · fonte del testo

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