Art. 50 cod. cons. — Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 2005 al 13 giugno 2014. Leggi il testo vigente →

Ai fini della presente sezione si intende per:

  • a)contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
  • b)tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;
  • c)operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivita' professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o piu' tecniche di comunicazione a distanza.

Testo in vigore dal 8 ottobre 2005 al 13 giugno 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art50 · fonte del testo

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