Codice del consumo

Art. 115 cod. cons. — Prodotto e produttore

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Prodotto, ai fini del presente titolo, e' ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. Si considera prodotto anche l'elettricita'.

Testo in vigore dal 8 ottobre 2005 al 14 dicembre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art115 · fonte del testo

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