Art. 27 codice dei contratti pubblici

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[1]Articolo Pubblicita' legale degli atti.

[2]1. La pubblicita' degli atti e' garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. 2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 3. La documentazione di gara e' resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa e' costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 4. L'ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalita' di attuazione del presente articolo. 5. L'ANAC svolge l'attivita' di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Testo in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 2023 al 6 luglio 2023. 6 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Articolo Pubblicita' legale degli atti.

aggiunto: 1. La pubblicita' degli atti e' garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, … 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. aggiunto: 2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. aggiunto: 3. La documentazione di gara e' resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di … e' costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. aggiunto: 4. L'ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata … Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalita' di attuazione del presente articoloaggiunto: . 5. L'ANAC svolge l'attivita' di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art27 · fonte del testo

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