Art. 24 codice dei contratti pubblici — Fascicolo virtuale dell'operatore economico

Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonche' dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico e' utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilita' e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50;ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l'accesso per interoperabilita' alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilita' in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.((Alle regole e agli obblighi di interoperabilita', previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.)) La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo e' punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilita' al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC puo' predisporre elenchi aggiornati di operatori economici gia' accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024. 35 parole aggiunte.

… delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.aggiunto: Alle regole e agli obblighi di interoperabilita', previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo e' punita ai sensi dell'articolo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art24 · fonte del testo

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