Art. 211 codice dei contratti pubblici — Accordo bonario per i servizi e le forniture
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Le disposizioni dell'articolo 210 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
Testo in vigore dal 31 marzo 2023 al 6 luglio 2023
