Codice dei contratti pubblici

Art. 184 codice dei contratti pubblici — Termini e comunicazioni

Nel fissare i termini per la ricezione delle domande o delle offerte, gli enti concedenti tengono conto, in particolare, della complessita' della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo. Quando le domande o le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione o per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza delle informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte e sono comunque superiori ai termini minimi stabiliti ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 39 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione, comprese eventualmente le offerte, e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando secondo le indicazioni degli articoli 84 e 85. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali e' di ventidue giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. L'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni, agli offerenti le decisioni prese riguardo all'aggiudicazione, in particolare il nome dell'offerente cui e' stato aggiudicato il contratto, i motivi del rigetto della domanda di partecipazione e dell'offerta, nonche' i motivi per i quali ha deciso di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura. Su richiesta della parte interessata, l'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta, a ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata. L'ente concedente puo' decidere di non divulgare talune informazioni di cui al comma 5 relative al contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi operatori.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 6 parole tolte.

tolto: 1.Nel fissare i termini per la ricezione delle domande o delle offerte, gli enti … le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo. tolto: 2. Quando le domande o le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di … 39 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. tolto: 3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione, comprese … dalla data di trasmissione del bando secondo le indicazioni degli articoli 84 e 85. tolto: 4. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali e' di ventidue giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. tolto: 5. L'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni, agli … offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionatatolto: . 6. L'ente concedente puo' decidere di non divulgare talune informazioni di cui al comma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art184 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari