Codice dei contratti pubblici

Art. 2 codice dei contratti pubblici (Allegato II.20)

[1]Programmazione.

[2]1. Costituiscono motivo di modifica dei programmi del Ministero della difesa e dell'ordine di priorita' di lavori e acquisti:

  • a)la sopravvenuta variazione delle risorse finanziarie disponibili;
  • b)la variazione dell'ordine di priorita' di un intervento dovuto a imprescindibili esigenze di prontezza operativa dello strumento militare;
  • c)le sopravvenute esigenze connesse all'operativita' delle Forze armate, gli stati di emergenza, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 2. Un lavoro o un acquisto non inserito nell'elenco annuale puo' essere realizzato quando reso necessario dalle ragioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, utilizzando risorse rese disponibili dalla cancellazione di una o piu' lavori o acquisti gia' previsti in relazione alla rivisitazione delle priorita'. 3. Sono in ogni caso esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di beni e servizi di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:
  • a)beni e servizi concernenti interventi nell'ambito di teatri operativi, ivi comprese le spese finalizzate alla manutenzione, approntamento e impiego delle unita' a sostegno degli interventi nei teatri operativi;
  • b)servizi di ricerca scientifico/tecnologica e sviluppo, svolti sia in ambito nazionale, nel quadro del Piano nazionale della ricerca militare, che in ambito internazionale nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali;
  • c)beni e servizi di natura informatica funzionali all'immediato ripristino dell'efficienza o all'adozione di livelli di sicurezza adeguati di sistemi informativi impiegati per l'assolvimento dei compiti istituzionali finalizzati alla pronta operativita' dei reparti, enti e loro unita' organizzative;
  • d)interventi di soccorso a seguito di pubbliche calamita', nonche' per la gestione delle emergenze relative alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico;
  • e)spese indilazionabili e urgenti connesse con armamenti e munizioni, ivi compresi l'esercizio e la manutenzione dell'armamento, nonche' equipaggiamenti protettivi, equipaggiamenti per i servizi di ordine pubblico, dotazioni speciali, materiali e servizi di telecomunicazione;
  • f)spese per i servizi di vettovagliamento da assicurare in gestione diretta ovvero connessi ad attivita' operativa ove prolungata;
  • g)spese indilazionabili per esigenze di manutenzione e funzionamento di enti e reparti, per la manutenzione di immobili, impianti e attrezzature, per il funzionamento di addettanze e rappresentanze militari all'estero e ogni altra spesa, avente carattere indilazionabile, connessa a esigenze di funzionamento senza soluzione di continuita', strumentali ad assicurare l'operativita' e reattivita' dello strumento militare;
  • h)mezzi di trasporto per la mobilita' terrestre, aerea e navale non derivati dalla produzione commerciale;
  • i)qualunque altra esigenza riconducibile ai caratteri di cui al comma 1. 4. La programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori comprendono i servizi di ingegneria connessi ai lavori da realizzare. 5. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli interventi relativi a lavori di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:
  • a)gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali e i lavori eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare;
  • b)gli interventi di manutenzione;
  • c)gli interventi straordinari imposti da eventi imprevedibili, stato di emergenza e calamita' naturali, ivi inclusi gli interventi infrastrutturali necessari a garantire la mobilita' e la pronta operativita' dei reparti, al fine di fronteggiare le esigenze citate;
  • d)i lavori riguardanti le infrastrutture militari strategiche;
  • e)i lavori su infrastrutture connessi con l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e finalizzati a esigenze di pronta operativita' dei reparti o maggiore mobilita' del personale;
  • f)gli interventi funzionali a necessita' organizzative e operative connesse con esigenze istituzionali di tutela e mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: 3

aggiunto: 3. Sono in ogni caso esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di beni e servizi di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:

tolto: 4

aggiunto: 4. La programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori comprendono i servizi di ingegneria connessi ai lavori da realizzare.

tolto: 5

aggiunto: 5. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli interventi relativi a lavori di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-20-art2 · fonte del testo

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