Codice dei contratti pubblici

Art. 28 codice dei contratti pubblici (Allegato II.14)

[1]Certificato di regolare esecuzione.

[2]1. Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione puo' sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:

  • a)la stazione appaltante si avvalga di tale facolta' per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;
  • b)per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:
  • 1)opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
  • 2)opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessita' strutturale richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche;
  • 3)lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
  • 4)opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;
  • 5)opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori. 2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:
  • a)gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
  • b)l'indicazione dell'esecutore;
  • c)il nominativo del direttore dei lavori;
  • d)il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita' di effettiva esecuzione delle prestazioni;
  • e)l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
  • f)la certificazione di regolare esecuzione. 3. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed e' immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza. 4. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'articolo 27. 5. Il compenso spettante al direttore dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione e' determinato secondo quanto previsto dall'articolo 29.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 1 parola aggiunta.

… per il rilascio del certificato di regolare esecuzione e' determinato secondo quanto previsto dall'articolo aggiunto: 29.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-14-art28 · fonte del testo

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