Codice dei contratti pubblici

Art. 19 codice dei contratti pubblici (Allegato II.14)

[1]Procedimento di collaudo.

[2]1. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il RUP e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne da' tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilita' dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinche' intervengano alla visita di collaudo. Eguale avviso e' dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni o enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo. 2. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alla visita di collaudo, questa viene esperita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa e' posta a carico dell'esecutore. 3. Se i funzionari di cui al comma 1, secondo periodo, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. Dell'assenza dei suddetti funzionari si da' atto nel processo verbale. 4. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo. 5. Della visita di collaudo e' redatto processo verbale che, oltre a una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione e ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a)gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
  • b)il giorno della visita di collaudo;
  • c)le generalita' degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. 6. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondita' dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale. 7. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonche' dal RUP, se intervenuto, e dagli altri obbligati a intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza e' invocata nello stesso processo verbale per gli accertamenti di taluni lavori. 8. Quando per lavori di notevole importanza e' fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze e' fatta espressa menzione nel verbale di visita.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-14-art19 · fonte del testo

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