Codice dei contratti pubblici

Art. 17 codice dei contratti pubblici (Allegato II.14)

[1]Termine di conclusione ed estensione delle verifiche di collaudo.

[2]1. Le operazioni di collaudo sono completate, con l'emissione del relativo certificato, entro i termini di cui all'articolo 116, comma 2, del codice. 2. Nel caso di prolungamento del termine per particolare complessita' delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al RUP del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause con la indicazione della data prevista di conclusione delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il RUP assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilita' dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza. 3. La verifica della buona esecuzione di un lavoro e' effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.

Testo vigente dal 31 marzo 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-14-art17 · fonte del testo

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