Codice dei contratti pubblici

Art. 25 codice dei contratti pubblici (Allegato I.7)

[1]Elaborati grafici.

[2]1. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico le caratteristiche dell'intervento da realizzare. Tali elaborati sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i procedimenti piu' idonei e debitamente quotati, in relazione al tipo di opera o di intervento, puntuale o a rete, da realizzare. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di seguito indicato:

  • a)elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto di fattibilita' tecnico-economica;
  • b)elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite nei diversi livelli di progettazione nonche', ove necessario, in sede di progettazione esecutiva;
  • c)elaborati di tutti i particolari costruttivi;
  • d)elaborati atti a illustrare le modalita' esecutive di dettaglio;
  • e)elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica;
  • f)elaborati finalizzati a evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in relazione alle attivita' di cantiere, tra cui uno studio della viabilita' di accesso ai cantieri ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale e il pericolo per le persone e per l'ambiente, nonche' l'indicazione degli accorgimenti atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici;
  • g)elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale, nei relativi limiti di spesa ove stabiliti;
  • h)elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista l'utilizzazione;
  • i)elaborati che definiscono le fasi costruttive dell'intervento, con particolare riguardo alle strutture. 2. La stazione appaltante o l'ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, la predisposizione di uno o piu' elaborati grafici tra quelli elencati al comma 1, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell'elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto esecutivo per il singolo intervento. 3. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. 4. ((In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui cio' e' praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.))

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024. 66 parole tolte, 63 parole aggiunte.

… tale da consentire all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. 4. tolto: Nel caso si ricorra a metodi e aggiunto: In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioniaggiunto: , di cui all'articolo 43 del codice, tolto: il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici del progetto esecutivo e quelli presenti nei aggiunto: gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui cio' e' praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, tolto: oltre alla specifica relativa alle modalita' di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale aggiunto: l'assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-7-art25 · fonte del testo

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