Codice dei contratti pubblici

Art. 13 codice dei contratti pubblici (Allegato I.7)

[1]Relazione specialistica sulla modellazione informativa.

[2]1. ((La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilita' tecnica ed economica attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo 1, comma 8, dell'allegato I.9 e la conformita' ai contenuti del Piano di Gestione Informativa di cui all'articolo 1, comma 10, dell'allegato I.9.)) 2. ((La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, include:

  • a)il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo contenitori informativi;
  • b)le specifiche di interoperabilita', fornitura e scambio dei dati;
  • c)il sistema di coordinate di riferimento;
  • d)l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo;
  • e)le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
  • f)l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
  • g)l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonche' delle informazioni relative alla sostenibilita' sociale, economica, e ambientale;
  • h)l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)). 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 2023 al 31 dicembre 2024. 205 parole tolte, 284 parole aggiunte in 9 capoversi.

1. tolto: Nel caso di utilizzo della modellazione informativa digitale puo' essere incluso il capitolato informativo (CI) cosi' come previsto dall'articolo 43 del codice, in materia di metodi e di strumenti di gestione digitale delle costruzioni. Tale documento integra e approfondisce il capitolato informativo contenuto nel DIP e regola i processi digitali, la modellazione informativa digitale, le scelte tecnologiche e gestionali anche in materia di Ambiente di Condivisione dei Dati, per le successive fasi del processo, sia in ambito progettuale che realizzativo, in un'ottica di finale gestione digitale degli aspetti manutentivi. 2. Il CI potra' disciplinare, inoltre, la configurazione dell'offerta di gestione informativa formulata dai concorrenti in fase di procedura di affidamento. 3. Nel CI dovranno essere definiti tutti i contenuti richiesti all'appaltatoree alla propria catena di fornitura non solo in funzione della fase di progettazione, ma anche di quella di attuazione dell'investimento e di realizzazione dei lavori. 4. Il CI introduce la strutturazione dell'ambiente di condivisione dei dati (accompagnati da fonti e metadati di riferimento), cosi' come previsto dall'articolo 43 del codice (tale ambiente, contrattualmente rilevante, puo' essere funzionale alle attivita' di monitoraggio e di controllo, nonche' di rendicontazione, previste dalla governance del PNRR e del PNC, in maniera interoperabile con il sistema informativo previsto) aggiunto: La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilita' tecnica ed economica attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo 1, comma 8, dell'allegato I.9 e la conformita' ai contenuti del Piano di Gestione Informativa di cui all'articolo 1, comma 10, dell'allegato I.9. 2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, include:

aggiunto: a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo contenitori informativi;

aggiunto: b) le specifiche di interoperabilita', fornitura e scambio dei dati;

aggiunto: c) il sistema di coordinate di riferimento;

aggiunto: d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo;

aggiunto: e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;

aggiunto: f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;

aggiunto: g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonche' delle informazioni relative alla sostenibilita' sociale, economica, e ambientale;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-7-art13 · fonte del testo

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