Art. 7 codice dei contratti pubblici (Allegato I.6)

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[1]Conclusione del dibattito pubblico.

[2]1. Nel termine di cui all'articolo 40, comma 5, del codice, il responsabile del dibattito pubblico presenta alla stazione appaltante o all'ente concedente la relazione conclusiva sull'andamento dell'intera procedura, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente, nonche' sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento, che contiene:

  • a)la descrizione delle attivita' svolte nel corso del dibattito pubblico;
  • b)la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito;
  • c)la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede alla stazione appaltante o all'ente concedente di prendere posizione nella relazione conclusiva, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), con l'eventuale indicazione delle proposte ritenute meritevoli di accoglimento. 2. La stazione appaltante o l'ente concedente, entro due mesi successivi dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, adotta il proprio documento conclusivo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), del quale viene data comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento, nonche' al Dipartimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

Testo in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 2023 al 6 luglio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-6-art7 · fonte del testo

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