Codice dei contratti pubblici

Art. 8 codice dei contratti pubblici (Allegato I.5)

[1]Modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

[2]1. Negli elenchi annuali degli acquisti di ((beni)) e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano ((per ciascun lavoro o acquisto)) l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore ((o ad altra stazione appaltante, qualificata ai sensi del comma 6 dell'articolo 63, o individuata mediante altra forma di delega)) per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno. 9 2. ((Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrono ai soggetti di cui al comma 1, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorita' nazionale anticorruzione, nonche', qualora disponibile, il codice identificativo di gara (CIG) dell'accordo quadro o convenzione o della procedura delegata.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209

9

Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha disposto (con l'art. 77, comma 1, lettera f)) che "al secondo periodo, le parole «dall'articolo 6, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 6, comma 1,»".

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 2023 al 31 dicembre 2024. 13 parole tolte, 49 parole aggiunte.

1. Negli elenchi annuali degli acquisti di tolto: forniture aggiunto: beni e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano per ciascun aggiunto: lavoro o acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore aggiunto: o ad altra stazione appaltante, qualificata ai sensi del comma 6 dell'articolo 63, o individuata mediante altra forma di delega per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi … stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, tolto: ricorrano a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore aggiunto: ricorrono ai soggetti di cui al comma 1, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della tolto: Banca aggiunto: banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorita' nazionale anticorruzioneaggiunto: , nonche', qualora disponibile, il codice identificativo di gara (CIG) dell'accordo quadro o convenzione o della procedura delegata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209

    Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha disposto (con l'art. 77, comma 1, lettera f)) che "al secondo periodo, le parole «dall'articolo 6, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 6, comma 1,»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-5-art8 · fonte del testo

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