Art. 2 codice dei contratti pubblici (Allegato I.13)

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[1]Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

[2]1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali cosi' come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente allegato. 2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilita' tecnico- economica (PFTE). 3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva cosi' come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:

  • a)l'aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere, e al PFTE in caso di appalto integrato;
  • b)l'aliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE e' gia' compensata dall'aliquota QbI.05. 4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:
  • a)le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per meta' alla progettazione del PFTE e, per la restante meta', al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;
  • b)nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza della progettazione esecutiva. 5. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui e' obbligatoria l'adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM), dovra' applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

Testo in vigore dal 31 marzo 2023 al 6 luglio 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-13-art2 · fonte del testo

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