Art. 3 codice dei contratti pubblici (Allegato I.11)

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[1]Assemblea generale.

[2]1. L'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' costituita dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti effettivi di cui all'articolo 2, comma 3, dai componenti di diritto di cui all'articolo 2, comma 4, nonche' da eventuali esperti scelti dal Presidente, in numero non superiore a quaranta e senza diritto di voto. Agli esperti senza diritto di voto, per la partecipazione alle attivita' dell'Assemblea generale, non spettano indennita' o gettoni di presenza, ma e' riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. L'Assemblea generale si esprime sugli affari posti all'ordine del giorno dal Presidente. 2. Alla data di entrata in vigore del codice le funzioni di comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono svolte dalla Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 3. La struttura di supporto di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, opera all'interno della struttura organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici fino al 31 dicembre 2026, mantenendo le funzioni di cui al predetto decreto-legge. 4. Ai componenti della Sezione speciale di cui all'articolo 4 e' corrisposta, fino al 31 dicembre 2026, l'indennita' prevista dall'articolo 45, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021. Agli altri componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'indennita' pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 20.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione. L'indennita' di cui al primo periodo e' determinata in relazione ai criteri stabiliti con apposito regolamento interno.

Testo in vigore dal 31 marzo 2023 al 6 luglio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-11-art3 · fonte del testo

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