Art. 6 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Testo vigente dal 19 aprile 2016
Art. 6 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Testo vigente dal 19 aprile 2016
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4 versioni dal 2012
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2014 al 19 aprile 2016. 348 parole tolte, 13 parole aggiunte.
tolto: Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' dall'articolo 62- bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e' obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti e' verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorita' entro i termini e secondo le modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita', gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.aggiunto: Art. 6 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art6bis · fonte del testo
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