Art. 43 — Norme di garanzia della qualità (art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Maria Rita SAULLE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2008. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Art. 117 cost. · Art. 97 cost. · Art. 43 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture · Art. 49 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualita', le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualita' basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' prodotte dagli operatori economici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art43 · fonte del testo
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