Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 2012 al 15 agosto 2012. Leggi il testo vigente →

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresi' il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attivita' espletate, nonche' a centrali di committenza. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. 30 32

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

30

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 23, comma 5) che la presente modifica si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

32

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, nel modificare l'art. 23, comma 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha conseguentemente disposto (con l'art. 29, comma 11-ter) che "Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato di dodici mesi".

Testo in vigore dal 28 febbraio 2012 al 15 agosto 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

13 versioni dal 2006

2006oggi
  1. 19 aprile 2016 — oggiabrogatoper 11 anni
  2. 16 luglio 2015 — 19 aprile 2016per 9 mesi
  3. 1 marzo 2015 — 16 luglio 2015per 5 mesi
  4. 1 gennaio 2015 — 1 marzo 2015per un mese
  5. 19 agosto 2014 — 1 gennaio 2015per 5 mesi
  6. 24 giugno 2014 — 19 agosto 2014per un mese
  7. 1 marzo 2014 — 24 giugno 2014per 4 mesi
  8. 1 gennaio 2014 — 1 marzo 2014per un mese
  9. 26 giugno 2013 — 1 gennaio 2014per 6 mesi
  10. 15 agosto 2012 — 26 giugno 2013per 11 mesi
  11. 28 febbraio 2012 — 15 agosto 2012per 6 mesi
  12. 28 dicembre 2011 — 28 febbraio 2012per 2 mesi
  13. 2 maggio 2006 — 28 dicembre 2011testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2011 al 28 febbraio 2012. 2 parole tolte.

… dei costi sostenuti dagli stessi per le attivita' espletate, nonche' a centrali di committenza. tolto: 3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di … costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti ufficiaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, nel modificare l'art. 23, comma 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha conseguentemente disposto (con l'art. 29, comma 11-ter) che "Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato di dodici mesi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art33 · fonte del testo

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