Art. 22 — Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni (artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →

Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o piu' servizi di telecomunicazioni.

Testo in vigore dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art22 · fonte del testo

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