Art. 195 — Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 2012 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →

[1]Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa ((diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE)) 31

[2]1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme di cui all'articolo 196, le disposizioni: - della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice); - della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori); - della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici); - della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e societa' di progetto); - della parte IV (contenzioso); - della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie). 2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208

31

Il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 ha disposto (con l'art. 34, comma 1, lettere a) e b)) che: "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano: a) alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; b) alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

Testo in vigore dal 15 dicembre 2012 al 19 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 2006 al 15 dicembre 2012. 30 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE

aggiunto: 1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme di … della parte IV (contenzioso); - della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie)aggiunto: . 2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208

    Il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 ha disposto (con l'art. 34, comma 1, lettere a) e b)) che: "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano: a) alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; b) alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art195 · fonte del testo

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