Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 2016 al 20 maggio 2017. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
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6 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 17 ottobre 2008 al 19 aprile 2016. 213 parole tolte, 5 parole aggiunte.
tolto: La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture. La durata dell'efficacia della attestazione e' pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione e' rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata. La attestazione di cui al comma 1 e' necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dall'ottavo mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al regolamento dell'articolo 5, che fissa anche le modalita' tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152. 5.COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 11 SETTEMBRE 2008 aggiunto: 18 APRILE 2016, N. tolto: 152. 6.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152. aggiunto: 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art192 · fonte del testo
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