Art. 28 (Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
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6 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 2011 al 19 aprile 2016. 401 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: attraverso strutture tecniche dell'amministrazione.
tolto: 1. La stazione appaltante provvede all'attivita' di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui puo' avvalersi ai sensi dell' articolo 33, comma 3, del codice. 2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l'attivita' di verifica dei progetti sono:
tolto: a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l'unita' tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B;
tolto: b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: l'unita' tecnica di cui alla lettera a); gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni; gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un sistema di gestione per la qualita' ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni. 3. Per sistema di gestione per la qualita', ai fini di cui al comma 1, si intende un sistema coerente con requisiti della norma UNI EN ISO 9001. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente allegato le strutture tecniche dell'amministrazione sono esentate dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001. 4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, e' organo di accreditamento delle unita' tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture. Per le finalita' di cui al presente comma le amministrazioni pubbliche possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 5. Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4 l'accreditamento dell'organismo di ispezione di Tipo B e l'accertamento del sistema di gestione per la qualita' coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da organismi di certificazione, accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA).aggiunto: Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 28 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~allegato-xxi-allegato-tecnico-di-cui-all-articolo-164-art28 · fonte del testo
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