Art. 96 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

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I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro: a)costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

  • 1)costi relativi all'acquisizione;
  • 2)costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
  • 3)costi di manutenzione;
  • 4)costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio; b)costi imputati a esternalita' ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purche' il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonche' altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impieghera' al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalita' ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: a)essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non e' stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire ne' svantaggiare indebitamente taluni operatori economici; b)essere accessibile a tutte le parti interessate; c)i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione e' tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia. L'allegato XVIII al ((presente codice)) contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita.

Testo in vigore dal 20 maggio 2017 al 1 luglio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 2016 al 20 maggio 2017. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… internazionali che l'Unione e' tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia. L'allegato XVIII al presente tolto: decreto aggiunto: codice contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art96 · fonte del testo

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