Art. 81 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

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Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, e' acquisita esclusivamente attraverso la ((Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8)). (( Per le finalita' di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i criteri e le modalita' relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilita' tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonche' tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, e' assicurata secondo le modalita' individuate dall'AgID con le Linee guida in materia. )) Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l'interoperabilita' delle banche dati, secondo le modalita' individuate con il ((provvedimento)) di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l'ANAC ((...)) effettua le dovute segnalazioni all'organo di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico. (( Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e' istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonche' i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico e' utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante. )) (( Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilita' in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalita' automatizzate mediante interoperabilita' secondo le modalita' individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilita' alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC puo' predisporre elenchi di operatori economici gia' accertati e le modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse. ))

Testo in vigore dal 1 giugno 2021 al 31 luglio 2021

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2021

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 2017 al 1 giugno 2021. 178 parole tolte, 339 parole aggiunte.

… del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati tolto: centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici aggiunto: nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8. Per le finalita' di cui al comma 1, tolto: con decreto del Ministro aggiunto: l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e tolto: dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati aggiunto: della mobilita' sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali e' obbligatoria tolto: l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali e' prevista l'inclusione e le modalita' di presentazione, i aggiunto: la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti datitolto: . Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalita' relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonche' alla definizione dei criteri e delleaggiunto: , anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i criteri e le modalita' relative all'accesso e al funzionamento tolto: nonche' all'interoperabilita' aggiunto: della Banca dati. L'interoperabilita' tra le diverse banche dati aggiunto: gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimentotolto: . A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalita' di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attivita' di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13aggiunto: , nonche' tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, e' assicurata secondo le modalita' individuate dall'AgID con le Linee guida in materia. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l'interoperabilita' delle banche dati, secondo le modalita' individuate con il tolto: decreto aggiunto: provvedimento di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l'ANACtolto: , debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,aggiunto: ... effettua le dovute segnalazioni all'organo di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico. tolto: Gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante aggiunto: Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e' istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonche' i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico e' utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di tolto: ciascun documento aggiunto: ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche aggiunto: per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilita' in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalita' automatizzate mediante interoperabilita' secondo le modalita' individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilita' alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC puo' predisporre elenchi di operatori economici gia' accertati e le modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art81 · fonte del testo

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