Art. 79 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

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Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessita' dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi ((stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.)) Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti ((negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65)), sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

  • a)se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al piu' tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine e' di quattro giorni;
  • b)se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara. La durata della proroga di cui al comma 3 e' proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate e' insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.

Testo in vigore dal 15 luglio 2016 al 20 maggio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 2016 al 15 luglio 2016. 8 parole tolte, 12 parole aggiunte.

… tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli tolto: da 60 a 63 aggiunto: 60, 61, 62, 64 e 65. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei … termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli tolto: da 60 a 63 aggiunto: 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art79 · fonte del testo

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