Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

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[1]In deroga all'articolo 5, a condizione che la joint venture sia stata costituita per le attivita' oggetto dell'appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, il codice non si applica agli appalti nei settori speciali e alle concessioni aggiudicate da:

  • a)una joint venture, ovvero una associazione o consorzio o una impresa comune aventi personalita' giuridica composti esclusivamente da piu' enti aggiudicatori, per svolgere un'attivita' ai sensi degli articoli da 115 a 121 di cui all'allegato II con un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori b)

[2]un ente aggiudicatore alla joint venture di cui fa parte. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione europea, su richiesta, le seguenti informazioni relative alle imprese di cui all'articolo 3 comma 1, lettera z), secondo periodo:

  • a)i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;
  • b)la natura e il valore degli appalti e delle concessioni considerati; Gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint venture cui gli appalti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i requisiti di cui al presente articolo e all'articolo 7.

Testo in vigore dal 19 aprile 2016 al 15 luglio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art6 · fonte del testo

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