Art. 200 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

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Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, sono valutati e conseguentemente inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli successivi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte e' oggetto di:

  • a)concessione di costruzione e gestione;
  • b)affidamento unitario a contraente generale;
  • c)finanza di progetto;
  • d)qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto di quanto indicato all'articolo 201, comma 3, che sostituisce tutti i predetti strumenti. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche ((vincolanti. Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi)) in relazione ai quali sia gia' intervenuta l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera, nonche' quelli che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Testo in vigore dal 20 maggio 2017 al 1 luglio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 2016 al 20 maggio 2017. 2 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche vincolantitolto: , ovvero gliaggiunto: . Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi in relazione ai quali sia gia' intervenuta l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera, nonche' quelli che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art200 · fonte del testo

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