Art. 197 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

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((La qualificazione del contraente generale e' disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.)) La qualificazione puo' essere richiesta da imprese singole in forma di societa' commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c). 12 I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente articolo ovvero documentata ai sensi dell'articolo 45, salva la facolta' di associarsi ad altro contraente generale. 3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55)). 12 ((4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e' istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita' tecnica e organizzativa, nonche' all'adeguato organico tecnico e dirigenziale)). 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55

12

Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che le presenti modifiche "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Testo in vigore dal 18 giugno 2019 al 1 luglio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2016 al 18 giugno 2019. 44 parole tolte, 83 parole aggiunte.

tolto: L'attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avviene con le modalita'aggiunto: La qualificazione del contraente generale e' disciplinata con il regolamento di cui all'articolo tolto: 84 aggiunto: 216, comma 27-octies. La qualificazione puo' essere richiesta da imprese singole in forma di societa' commerciali … documentata ai sensi dell'articolo 45, salva la facolta' di associarsi ad altro contraente generale. tolto: Le classifiche di qualificazione sono determinate dall'ANAC. Costituiscono requisiti per aggiunto: 3.COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55. 4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali tolto: oltre l'assenzaaggiunto: , per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, tolto: ulteriori requisiti di un'adeguata aggiunto: e' istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacita' economica e finanziaria, tolto: di un'adeguata aggiunto: all'adeguata idoneita' tecnica e organizzativa, nonche' tolto: di un adeguato aggiunto: all'adeguato organico tecnico e dirigenzialetolto: . Tali ulteriori requisiti sono determinati con linee guida adottate dall'ANAC.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55

    Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che le presenti modifiche "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art197 · fonte del testo

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