Art. 137 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 2016 al 20 maggio 2017. Leggi il testo vigente →

Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui l'Unione Europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali paesi terzi. 1 Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture puo' essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti. Salvo il disposto del presente comma, terzo periodo, se due o piu' offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 95, viene preferita l'offerta che non puo' essere respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il valore delle offerte e' considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia, un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtu' del presente comma, se l'ente aggiudicatore, accettandola, e' tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale gia' esistente, con conseguente incompatibilita' o difficolta' tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1, e' stato esteso il beneficio del presente codice.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Avviso di Rettifica in G.U. 15/07/2016, n. 164

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L' Avviso di Rettifica in G.U. 15/07/2016, n. 164, ha disposto che "alla pagina 147, all'art. 137, comma 1, al secondo rigo, dove e' scritto: «... con l'Unione Europea...» leggasi: «... con l'Unione europea...»".

Testo in vigore dal 15 luglio 2016 al 20 maggio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 2016 al 15 luglio 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Avviso di Rettifica in G.U. 15/07/2016, n. 164

    L' Avviso di Rettifica in G.U. 15/07/2016, n. 164, ha disposto che "alla pagina 147, all'art. 137, comma 1, al secondo rigo, dove e' scritto: «... con l'Unione Europea...» leggasi: «... con l'Unione europea...»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art137 · fonte del testo

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