Art. 110 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

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Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento ((dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture)). L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuita' aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, ((...)) possono:

  • a)partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
  • b)eseguire i contratti gia' stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuita' aziendale. L'impresa ammessa al concordato con continuita' aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo' eseguire i contratti gia' stipulati, su autorizzazione del giudice delegato ((...)). L'ANAC, sentito il giudice delegato, puo' subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita' che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
  • a)se l'impresa non e' in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • b)se l'impresa non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Testo in vigore dal 20 maggio 2017 al 18 giugno 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 2016 al 20 maggio 2017. 4 parole tolte, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.

… gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento aggiunto: dell'esecuzione o del completamento dei lavoriaggiunto: , servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. … provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuita' aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, tolto: sentita l'ANAC,aggiunto: ... possono:

… 1942, n. 267, puo' eseguire i contratti gia' stipulati, su autorizzazione del giudice delegatotolto: , sentita l'ANACaggiunto: .... L'ANAC, sentito il giudice delegato, puo' subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art110 · fonte del testo

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