Art. 86 codice dei beni culturali — Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonche' della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorita' degli altri Stati membri.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004
