Art. 53 codice dei beni culturali — Beni del demanio culturale

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I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, ne' formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice.

Testo in vigore dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art53 · fonte del testo

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